LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15739-2005 proposto da:
P.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEGLI ANGELI GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO;
– intimato –
sul ricorso 18695-2005 proposto da:
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZIGATI MAURO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/01/2005;
preliminarmente si da atto che vi è richiesta di rinuncia;
l’Avvocato COGLITORE deposita adesione del Comune;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ARDIZZI ALESSANDRO, per delega, che ha chiesto l’estinzione;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato COGLITORE EMANUELE, per delega, che ha chiesto l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’estinzione.
FATTO E DIRITTO
Premesso che il sig. P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 4 gennaio 2005 dalla Corte d’appello di Venezia in una causa che lo opponeva al Comune di Farra D’Alpago, che a propria volta ha proposto ricorso incidentale condizionato;
ravvisata la necessità di riunire i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza;
rilevato che, prima dell’odierna udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale degli eredi del sig. P., frattanto deceduto, nonchè atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dal sindaco del Comune di Farra D’Alpago e dal suo difensore;
considerato che entrambe le rinunce appaiono conformi alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenute entro il termine indicato dal comma 1 di detto articolo;
ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c.;
atteso che non occorre provvedere sulle spese, ricorrendo la situazione contemplata dal citato art. 391, u.c..
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011