Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18501 del 08/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11703-2010 proposto da:

SOGECA PETROLI SRL ***** in persona dell’amministratore legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato CECCHI CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUALTIERI CESIDIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARINA DI PORTISCO SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 38, presso lo studio dell’avvocato MANDARA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOGGIA PIERPAOLO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4903/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’1.12.09, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

udito per la ricorrente l’Avvocato Cesidio Gualtieri che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Mandara che si riporta al controricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso come da relazione.

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione depositata dal consigliere relatore che, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., ha prospettato la manifesta infondatezza del ricorso; preso atto dei rilievi formulati dalla difesa della società ricorrente nella memoria successivamente depositata; ravvisata l’opportunità di una più approfondita disamina della fattispecie.

P.Q.M.

dispone che il ricorso sia deciso all’esito di discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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