LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza G. Verdi n. 10, presso l’Ufficio Area affari legali dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avv. Sborchia Tiziana per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6342/08 della Corte d’appello di Roma, pronunziata in causa n. 7919/04 r.g. lav., depositata in data 9.07.09;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13.07.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
RITENUTO FATTO E DIRITTO 1.- M.M., dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), conveniva l’Istituto dinanzi al giudice del lavoro di Roma per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto, nonchè degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità e della retribuzione del periodo feriale, con computo dei compensi percepiti per lavoro straordinario e obbligatorio mensilmente prestato.
2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’Istituto, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 9.7.09 rigettava l’impugnazione.
3.- Proponeva ricorso per cassazione l’IPZS. Non svolgeva attività difensiva l’intimato.
Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.
4.- Dall’esame della copia del ricorso per cassazione depositata ex art. 369 c.p.c. emerge che l’atto fu presentato il 9.7.10 all’ufficiale giudiziario per la notifica al M. presso i procuratori domiciliatari nominati nel giudizio di appello. Dalla relazione dell’ufficiale giudiziario emerge che la notifica fu effettuata lo stesso giorno “a mani di persona qualificatasi per:
come da originale”.
In ragione dell’oscuro significato di tale espressione, deve ritenersi che la notifica sia inesistente per incertezza assoluta circa l’identità del soggetto che ha ricevuto l’atto.
Il ricorso, pur ritualmente depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., non risulta dunque notificato e deve essere dichiarato inammissibile.
5.- Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011