LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7262-2009 proposto da:
B.L. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, B.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 30-05-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.050,00; procedimento presupposto davanti al TAR: novembre 2000, pendente alla data del deposito del ricorso maggio 2008; durata ragionevole: 3 anni). I motivi relativi alle questioni sopraindicate vanno rigettati.
In ordine alle spese, il ricorrente, lamenta varie violazioni dell’art. 6, par. 1 CEDO: i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si configurano come interrogativi circolari, tautologie, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008). Altrettanto inammissibile la censura sulle medesime questioni relative a vizio di motivazione, in quanto priva di una specifica sintesi, omologa al quesito di diritto, tale da individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini decisori (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008).
Con altri motivi, il ricorrente lamenta insufficiente liquidazione delle spese.
Anche tali motivi appaiono inammissibili, per non autosufficienza. Il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la sua nota spese, indicando esattamente quanto gli sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Egli si è limitato ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta. (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007).
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011