Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18601 del 12/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma via Germanico 107, presso lo studio dell’avv.to Picone Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO Orlando Mario, giusta procura a margine del ricorso per cassazione; (C.F.

*****);

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua, emesso il 30 luglio 2008, depositato il 2 settembre 2008, R.G.V.G. n. 449/2007;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 7 marzo 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che:

1. Il ricorrente impugna il decreto della Corte di Appello di Lecce che pronunciando sul ricorso per equa riparazione, proposto ai sensi dell’art. 6, par. 1^, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di 2.000,00 Euro con interessi legali dalla data del domanda;

2. la richiesta di equa riparazione si riferiva all’eccessiva durata del processo per risarcimento danni proposto nei confronti dei suoi ex locatori e che si era concluso, in primo grado, con una sentenza pronunciata dopo 7 anni e 3 mesi dalla citazione in giudizio;

3. La Corte di appello ha solo parzialmente accolto la domanda di equa riparazione proposta dal D. liquidando a favore del ricorrente la predetta somma di 2.000,00 Euro valutando in due anni il periodo eccedente il tempo di ragionevole durata del processo;

4. Con unico motivo di ricorso il D. lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e la motivazione illogica su un punto decisivo controverso;

5. Si difende con controricorso il Ministero;

ritenuto che:

1. il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha del tutto omesso la formulazione del quesito di diritto imposto, a pena di inammissibilità, dal testo, vigente al momento della proposizione del ricorso, dell’art. 366 bis c.p.c.;

2. ha inoltre omesso la formulazione di una sintesi idonea a identificare il punto decisivo della controversia su cui la motivazione sarebbe illogica e le ragioni che giustificano tale impugnazione per illogicità e tale omissione inficia per altro verso di inammissibilità il ricorso a mente del citato art. 366 bis c.p.c.;

3. pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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