LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.M., P.G., M.A. D.T.
N., N.F.P., C.M., Nuova Agricoltura Piccola soc. coop., coop, r.l. Servizi Collettivi Riforma Fondiarie) “Gaudella” e Regione Puglia;
– intimati –
per la cassazione della sentenza n. 584/2008, depositata il 9/4/2008 dal Tribunale di Taranto;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dr.
IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che con ricorso depositato il 1/6/2005 nella cancelleria del Giudice di Pace di Ginosa, B.M., P.G., M. A., D.T.N., N.F.P., C. M., Nuova Agricoltura Piccola soc. coop. e coop. r.l. Servizi Collettivi Riforma Fondiaria “Gaudella” hanno chiesto l’annullamento dell’intimazione di pagamento del prelievo supplementare emessa dalla Regione il 18/4/2005 con riferimento alle consegne di latte vaccino negli anni 2002/2003;
che l’AGEA e la Regione Puglia si sono costituite eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’AGO;
che il giudice adito ha condiviso l’eccezione, ma su gravame delle parti private il Tribunale di Taranto ne ha riformato la decisione, rimettendo la causa in primo grado;
che l’AGEA ha presentato allora ricorso per cassazione, insistendo per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
che come esattamente ricordato dal giudice a quo, queste Sezioni Unite hanno più volte ribadito che dell’ammettere l’impugnabilità ex Lege n. 689 del 1981 dei provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551, ha dettato una norma di natura sostanziale che, per il limitato periodo in cui è stata in vigore, ha accreditato della consistenza del diritto soggettivo le posizioni dei privati incisi da tal o tipo di provvedimenti (v., fra le tante, C. Cass.;
che trattandosi, nel caso di specie, di provvedimento emesso e di impugnazione proposta nell’arco temporale di efficacia della suindicata L. n. 311 del 2004, deve pertanto concludersi per la giurisdizione del giudice ordinario, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551, della sia stato poi abrogato dalla L. n. 109 del 2005, art. 2 sexies, perchè in base all’art. 5 c.p.c., ciò che conta ai fini, cella determinazione della giurisdizione è lo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda;
che il ricorso va, quindi, rigettato senza necessita di provvedere sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011