Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18676 del 12/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20988-2005 proposto da:

S.G. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TEMPESTA BIAGIO;

– ricorrente –

e contro

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 395/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Bonaiuti Domenico difensore del ricorrente che ha depositato avviso di ricevimento notifica ricorso (negativo), si riporta agli atti e chiede rimessione nei termini per notifica del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GOLIA Aurelio che non si oppone alla richiesta dell’Avv. in merito alla concessione di termini.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che S.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 14 giugno 2004;

che : 1 ricorso risulta proposto nei confronti di L. M.;

che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo del servizio postale ai domicilio eletto dalla L. presso lo studio dell’avv.to Franco Leone, che la ha rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado, in Corso Vittorio Emanuele n. 178, L’Aquila, risulta non essere andata a il buon fine essendo il destinatario risultato irreperibile;

Considerato che la difesa del ricorrente ha pertanto chiesto a questa Corte di disporre la rinnovazione della notifica;

Ritenuto di disporre la rinnovazione della notificazione a L. M..

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a L.M., da eseguirsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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