Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18691 del 12/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.T., rappresentata e difesa dall’Avv. Marra Alfonso Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n. 1761/08 VG depositato il 14 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli; sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.T. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello proposto ex Lege n. 89 del 2001 nella parte in cui ha compensato le spese.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, censurano l’impugnato decreto nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese.

La censura è fondata in quanto, a fronte dell’accoglimento della domanda, è incongrua la motivazione secondo la quale le spese dovrebbero essere compensate in considerazione della modesta entità della somma liquidata e al limitatissimo periodo di durata irragionevole, trattandosi di elementi che non attengono alla regolazione delle spese ma all’entità dell’indennizzo.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri alla rifusione delle spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 668, di cui Euro 443 per onorari e Euro 173 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 350, di cui Euro 250 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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