Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.18738 del 13/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DE ROSSI IL FORNAIO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore D.R.F. (C.F.: *****), elettivamente domiciliata in Roma, via Principe Umberto n. 35, presso lo studio dell’Avvocato Lombardi Giorgio e da questo rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Giorgio Pesavento, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore (C.F.:

*****);

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Verona n. 3342 del 2009, depositata il 15 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza-ingiunzione n. 388 del 2005 L.S. AMIA, il Comune di Verona contestava alla s.n.c. “De Rossi Il Fornaio” la violazione dell’ordinanza n. 333 del 1995 in materia di igiene ambientale.

Avverso la predetta ordinanza-ingiunzione la s.n.c. “De Rossi Il Fornaio” proponeva opposizione al Giudice di pace di Verona, assumendo la propria totale estraneità ai fatti contestati – in quanto l’ingiunzione, a lei erroneamente notificata, era stata emessa nei confronti del “Forno De Rossi” -, e chiedendo la revoca o l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta con vittoria di spese.

All’udienza dinnanzi al Giudice di pace il Comune di Verona, riconoscendo l’errore, dichiarava di aver proposto l’archiviazione dell’ordinanza-ingiunzione in questione e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

Il Giudice di pace, accogliendo tale richiesta, dichiarava estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensava fra le parti le spese di giudizio.

Contro tale provvedimento la s.n.c. “De Rossi Il Fornaio” ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinte censure.

L’intimato Comune di Verona non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo che la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. – il quale prevedeva l’inappellabilità e, quindi, la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace – è stato abrogato ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 in forza del quale le sentenze pronunciate dal Giudice di pace successivamente al 2 marzo 2006 sono appellabili e non più direttamente ricorribili per cassazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 15 giugno 2009; nei suoi confronti era dunque esperibile il rimedio dell’appello e non anche il ricorso per cassazione, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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