LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione preposto da:
S.G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni 3, presso lo studio dell’avv. Paoletti Fabrizio, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Girolamo Rubino;
– ricorrente –
contro
Università degli Studi di Palermo e Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico di Palermo;
– intimate –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che S.G.A., vincitore del concorso per la copertura di un posto da ricercatore presso l’Università degli Studi di Palermo, è stato assegnato al Dipartimento di Scienze Stomatologiche;
che con nota del 25/5/2008 ha chiesto di svolgere attività assistenziale e di percepire il relativo trattamento economico;
che non avendo ricevuto risposta dall’Università degli Studi di Palermo e dall’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico, le ha convenute davanti al TAR della Sicilia, sezione di Palermo, per ottenere l’annullamento del silenzio, l’accoglimento della domanda ed il risarcimento dell’intero danno patito;
che con successiva istanza ex art. 41 c.p.c., lo S. ha poi chiesto alla Suprema Corte di voler confermare la giurisdizione dell’adito TAR, che in altri casi analoghi aveva “costantemente ritenuto la sussistenza di un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”;
che le intimate non hanno svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che in presenza di un ragionevole dubbio, quale può essere quello derivato da precedenti pronunce del giudice adito, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere chiesto anche dall’attore nel giudizio di merito, indipendentemente da ogni eccezione del convenuto (C. cass. 2001/10995 e 2006/23077);
che tanto precisato, rimane unicamente da aggiungere che intervenendo in una fattispecie riguardante anch’essa un ricercatore che pretendeva di svolgere le funzioni assistenziali, la succitata C. cass. 2006/230/7 ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del chiaro disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, che aveva incluso anche quelle dei professori e dei ricercatori universitari nel novero delle controversie in materia di pubblico impiego eccettuate dalla devoluzione al giudice ordinario;
che trattandosi di affermazione che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa dallo S. nei confronti dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Azienda Universitaria Ospedaliere Policlinico di Palermo;
che avuto riguardo al complessivo comportamento processuale delle intimate ed alla fonte del “dubbio” che ha indotto lo S. alla proposizione del regolamento, stimasi equo dichiarare irripetibili le spese di lite della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e la irripetibilità delle spese di lite sostenute dallo S. nella presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011