LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione preposto da:
Gestione Liquidatoria della soppressa USL *****, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 94, presso lo studio dell’avv. Fiore Giovanna, che la Rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Paolo Zanardi;
– ricorrente –
contro
R.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Calamatta 14, presso lo studio dell’avv. Crastolla Guido Bruno, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. CITELLI Nicola;
– controricorrente –
REGIONE VENETO;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che dopo essere stata assunta dall’Ospedale di Bovolone, R. R. è passata alle dipendenze della (poi soppressa) USL, ***** della Regione Veneto;
che in data 4/6/1986 ha chiesto alla CPDEL la ricongiunzione coi periodi assicurativi maturali presso altre gestioni;
che il 28/1/1987 la USL ha compilato il relativo modello ed il successivo 21/12/1987 la R. ha presentato le dimissioni con decorrenza dal 1/4/1988;
che nel dicembre 1994 la CPDEL ha fatto sapere che la domanda di ricongiunzione doveva considerarsi improponibile e che, pertanto, la dipendente non aveva raggiunto il minimo necessario per acquisire il diritto alla pensione di anzianità;
che la Direzione Provinciale del Tesoro di Verona ne ha, in conseguenza, sospeso il pagamento, richiedendo nel contempo la restituzione dei ratei indebitamente riscossi;
che partendo da tale presupposto e sostenendo di essere andata in pensione prima del tempo proprio per aver fatto affidamento sulla esattezza dei dati forniti dalla USL che, invece, si erano poi rivelati sbagliati, la R. l’ha convenuta in giudizio unitamente alla Regione Veneto per ottenere dal Tribunale di Verona la loro condanna al risarcimento dell’intero danno patito;
che le convenute si sono costituite disgiuntamente, eccependo entrambe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che il Tribunale adito ha dapprima fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, emettendo poi ordinanza con la quale ha rimesso la causa sul ruolo in attesa della definizione del giudizio perdente davanti alla Corte dei Conti, cui la R. si era rivolta per l’annullamento del diniegio della ricongiunzione e dei successivi atti consequenziali;
che la Gestione liquidatoria della USL ***** ha presentato allora istanza ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;
che la R. ha resistito con controricorso, con il quale ha invece concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che anche il PG si è espresso in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, osserva il Collegio che intervenendo in un caso analogo, queste Sezioni Unite hanno già stabilito che la domanda dell’ex pubblico dipendente che agisca in giudizio per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti per effetto dell’errore, da quest’ultima commesso, nel calcolo della sua posizione contributiva, trova fondamento nel rapporto di lavoro e va devoluta ai giudice ordinario od a quello amministrativo sulla base della regola fissata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 (C. Cass. 2008/16530);
che nel caso di specie, trattasi di dipendente cessata dal servizio in epoca largamente precedente al 30/06/1998, per cui va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia da lei proposta davanti al Tribunale di Verona (v. in tal senso, oltre alla sentenza sopra citata, anche C. Cass. 2038/19342 e 2008/29354);
che le parti sono di conseguenza rimesse davanti al TAR competente per territorio;
che avuto riguardo all’oggetto della lite nonchè alla data delle predette pronunce ed a quella di proposizione della fase di merito, stimasi equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio e di quello davanti al Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa integralmente fra di esse le spese del presente giudizio e di quello davanti al Tribunale.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011