Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19000 del 16/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P., D.M., D.C., rappresentati e difesi dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, come da procura a margine del ricorso nel procedimento nel procedimento n. 34429/06, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la correzione dell’errore materiale consistito nell’omessa indicazione del nominativo di D.C. nell’intestazione e nel dispositivo della sentenza n. 12603/09.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso deve essere accolto limitatamente all’omessa indicazione di D.C., che in motivazione è indicato tra i ricorrenti, nell’intestazione della sentenza de qua, non essendo invece indicato alcun nome nel dispositivo;

non si deve provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 12603/09 nel senso che nell’intestazione dopo il nome di D.M. deve intendersi scritto anche il nome di D.C..

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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