Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19002 del 16/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11058/2010 proposto da:

\BRAGHIROLI CARLO\, #BRAGHIROLI ALDO, BRAGHIROLI MAURIZIO, BRAGHIROLI PAOLO eredi di Learco Braghiroli, Fulvia Braghiroli e Perfili Agnese in proprio e nella qualità di erede del coniuge Learco Braghiroli e Fulvia Braghiroli, GATTI VITTORIO, CALCAGNA NELLA, CIAMBOTTI TINA in proprio e nella qualità di erede di Ponzi Brillo, PONZI LUCIANA, PONZI MARIA RITA eredi di Ponzi Brillo, VESCOVI PIO, META ANTONIA, META LUIGI, META PASQUALE, META ENZO, META PINO coeredi di Meta Giuseppe e di Pontone Gaetana unitamente a Meta Salvatore i cui eredi sono: TITA GRAZIELLA, META MARCO, META MANUELA, META STEFANO, BARTOLI ANGELO, FEDERICI BRUNA, SCIMONE LUISA, BALDUCCI DINO, COSTANTINI ERMELINDA, COSTANTINI ANNA#, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato POVIA Mariateresa Elena, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, giuste procure speciali ad litem in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (*80184430587*) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 151/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 9.2.09, depositata il 28/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Mariateresa Elena Povia che si riporta al ricorso e alla memoria.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per mancanza di idoneità dei requisiti.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- \BRAGHIROLI Carlo\, \BRAGHIROLI Aldo\, \BRAGHIROLI Maurizio\, \BRAGHIROLI Paolo\;

EREDI di \Learco @BRAGHIROLI\, \BRAGHIROLI Fulvia\ e \PERFILI Agnese\ deceduta il *3.04.2009* in proprio e nella qualità di erede del coniuge \Learco @BRAGHIROLI\ e \BRAGHIROLI Fulvia\;

– \GATTI Vittorio\, e \CALCAGNA Nella\;

– \CIAMBOTTI Tina\, in proprio e nella qualità di erede di \Ponzi Brillo\, \PONZI Luciana\ e \PONZI Maria Rita\, EREDI di \PONZI Brillo\;

– \VESCOVI Pio\;

– \META Antonio\, \META Luigi\, \META Pasquale\, \META Enzo\, \META Pino\ coeredi di \META Giuseppe\ e di \PONTONE Gaetana\ unitamente a \META Salvatore\ i cui eredi sono: \TITA Graziella\, \META Marco\, \\META Manuela\, \\META Stefano\;

– \\BARTOLI Angelo\ e \FEDERICI Bruna\;

– \SCIMONE Luisa\, e \BALDUCCI Dino\;

– \COSTANTINI Ermelinda\ e \COSTANTINI Anna\, hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi illustrati con memoria – nei confronti del MINISTERO della GIUSTIZIA contro il decreto della Corte di appello di Perugia del 28/2/2009 con il quale è stata rigettata la loro domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 in relazione all’eccessiva durata di una procedura esecutiva promossa nei loro confronti in quanto terzi proprietari dei beni acquistati dal debitore esecutato.

La Corte di appello, in sintesi, ha escluso che i ricorrenti avessero patito un danno non patrimoniale perchè positivamente interessati al prolungamento della procedura per consentire il pagamento del debito da parte del debitore o da parte degli stessi attori.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione e formulano il seguente quesito: se “il diritto all’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, spetta a tutte le parti del processo presupposto, compreso il debitore in una procedura esecutiva, o terzo assoggettato all’espropriazione, ex art. 602 c.p.c.; ciò a meno che l’esito del processo stesso non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto, come nel caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di conseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, o comunque risulti la sua piena consapevolezza dell’infondatezza o dell’inammissibilità delle proprie istanze: peraltro, di tutte tali condizioni derogatorie (costituenti abuso del processo, e di cui al Giudice del merito incombe comunque di fornire adeguata motivazione) deve dare anche sempre prova l’Amm.ne ex art. 2697 c.c., e non (come invece illegittimamente ritenuto nella fattispecie) la parte che lamenti il danno”.

2.2- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge e formulano il quesito: se “nel giudizio sull’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo esecutivo si possa presumere il danno subito dal terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., il quale, anzichè scegliere di pagare il “debito altrui” per far cessare immediatamente la procedura esecutiva, abbia invece agito con azioni giudiziarie (opposizioni all’esecuzione) per far valere le proprie ragioni azioni, peraltro, concluse a suo vantaggio”.

3. – Osserva preliminarmente la Corte che la richiesta di trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso n. 9188/2011 formulata dai ricorrenti deve essere accolta e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale riunione con il ricorso n. 9188/2011, tra le stesse parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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