Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19105 del 19/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

BERNARDI SRL P.I. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato FERRI NATALE, rappresentato, e difeso dall’avvocato GALLO ADRIANO;

– ricorrente –

e contro

COND *****, BANCA ROMA SPA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 14792-2005 proposto da:

COND ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell’avvocato ERRIGHI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

BANCA ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 48, presso lo studio dell’avvocato CICCOPIEDI SALVATORE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

BERNARDI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1059/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CENICCOLA Raffaele, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l’improcedibilità del ricorso, con le statuizioni di legge.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevata, preliminarmente, la necessità della riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. tra il ricorso principale e quello incidentale;

vista la propria ordinanza interlocutoria in data 22.9.10 e rilevato che alla stessa non ha ottemperato il condominio contoricorrente – ricorrente incidentale;

considerato che tale inosservanza può rilevare ai soli fini della decisione sul ricorso incidentale e ritenuta, pertanto la necessità, non essendo scindibile l’esame dei due ricorsi;

che il giudizio sia trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dispone procedersi alla trattazione degli stessi in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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