LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13346-2005 proposto da:
P.G. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVIO FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
P.D. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62 presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICHELE GIAMPIETRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato VINCENZO SINOPOLI difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;
udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi anch’essa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per denunzia di nuova opera del 6.6.1989 P. D. esponeva di essere proprietario di un immobile in *****, censito a sez. U, foglio 2 mapp. 1167, confinante col mappale 238, appartenente a P.G. e C.C. che, nel realizzare una nuova costruzione, avevano invaso il mappale 1167 e si erano appoggiati al manufatto ivi esistente. Chiedeva al Pretore di Bassano del Grappa di vietare la prosecuzione dell’opera ed adottare i provvedimenti ex art. 1171 c.c..
I convenuti resistevano, il Pretore rigettava il provvedimento cautelare e rimetteva al Tribunale dove la causa veniva riassunta con richiesta di ripristino delle distanze legali e di danni.
Con sentenza 24.7.2001 il Tribunale condannava i convenuti a demolire il manufatto tra la parte esterna del garage dell’attore ed il confine tra i mappali 1167 e 238 come individuato dal ctu, respingendo la loro domanda di usucapione. Proponeva appello P.G., resisteva l’appellato svolgendo appello incidentale per i danni e la Corte di appello di Venezia, con sentenza 377/2005 rigettava l’appello principale, accoglieva l’incidentale, determinando i danni in Euro 400.
La Corte veneziana richiamava la ctu rilevando che i mappali avevano mantenuto la originale superficie e la costruzione in discorso aveva occupato parte del terreno dell’attore; deduceva, nell’esame del motivo circa il rigetto della domanda di usucapione, che la costruzione di una tettoia non richiede molto tempo, essendo sufficiente una giornata, per cui doveva intendersi che, quando nella domanda di condono era stato indicato risalisse al 1983, doveva intendersi costruita in quell’anno, per cui erano irrilevanti i capitoli di prova, essendo evidente che, quand’anche i testi avessero confermato la circostanza, non poteva accogliersi la domanda di usucapione, non essendo decorsi venti anni dal 1983.
Ricorre P.G. con due motivi, resiste P. D..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il capo in cui si è ritenuto che il manufatto ricada sia pure parzialmente nella proprietà di P.D., condividendo le conclusioni del ctu, senza tenere conto della perizia di parte.
Trattasi di deduzioni in fatto in cui si critica l’adesione alla ctu, omettendo di considerare che anche una motivazione per adesione è legittima e che le argomentazioni del perito di parte, delle quali nemmeno si precisa se sono state svolte come rilievi alla ctu, non sono decisive e costituiscono pur sempre una mera allegazione.
La sentenza ha evidenziato a pagina otto, sulla scorta della ctu che i due mappali in questione avevano mantenuto la loro originale superficie e che la costruzione in discorso aveva occupato parte del terreno dell’attore, come risultava dall’allegato 1 alla relazione tecnica.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il capo della sentenza in cui non sono state ammesse le prove per testi come formulate nell’atto di appello in ordine all’esistenza della tettoia ed il possesso ad usucapionem.
La censura riporta brani della sentenza ma non i capitoli di prova che si definiscono precisi nel loro contenuto, “capitoli che avrebbero tranquillamente permesso al giudice di interrogare il teste sui fatti intorno ai quali lo stesso è chiamato a deporre e di rivolgergli tutte le domande utili a chiarire i fatti medesimi”.
La mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto non consente alcuna valutazione, tanto più che la sentenza riferisce in modo convincente della irrilevanza della prova testimoniale di fronte alla pacifica circostanza che la costruzione della tettoia nel 1983 non poteva far accogliere la domanda di usucapione per mancato decorso dei venti anni.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700 di cui 1500 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011