LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.P. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 8/A, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA BOSCAGLI, rappresentata e difesa dall’avvocato BURANA LORENZO ALFONSO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PIACENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 990/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 14/04/09, depositata il 24/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELO SPIRITO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Lorenzo Alfonso Burana che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che:
è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il consigliere, nominato relatore del ricorso n. 27803/09, rilevato quanto segue:
il Tribunale di Piacenza ha respinto la domanda proposta dalla B. contro la USL n. ***** di Piacenza per il risarcimento del danno da responsabilità medica, in relazione ad una serie di interventi chirurgici subiti presso il locale ospedale;
la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello della B., la quale propone ora ricorso per cassazione a mezzo di nove motivi;
osserva:
il ricorso appare in parte inammissibile (laddove ripropone una serie di questioni di fatto tendenti ad una nuova valutazione del merito della controversia) ed in parte manifestamente infondato (laddove lamenta vizi di legittimità), mentre la sentenza si prospetta congruamente e logicamente argomentata (sulla scorta di due consulenze tecniche disposte nel corso del processo) in ordine all’insussistenza del nesso causale tra il comportamento dei professionisti medici e le conseguenze lesive derivate alla B.;
P.Q.M. Propone che il ricorso sia respinto.”;
la ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
RITIENE IN DIRITTO che:
le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, non apportando la memoria alcun ulteriore elemento che possa condurre a diverso esito (si tenga, altresì, conto che il primo motivo, sostenendo che “La Corte d’appello di Bologna muove da una premessa errata”, ha contenuto revocatorio);
che, dunque, il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alla spese del giudizio di cassazione in considerazione della mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011