Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19218 del 21/09/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24036/2005 proposto da:

GABER PALI SNC P.I. ***** in persona del legale rappresentante e Amministratore G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TOR SAPIENZA 98, presso lo studio dell’avvocato CUNICELLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRACONE Andrea;

– ricorrente –

contro

D.P.A., D.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PIRANI Giorgio, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 621/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/06/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

– che Gaber Pali s.n.c. otteneva dal Pretore di Vasto e nei confronti dei fratelli D.P., decreto ingiuntivo per la somma di L. 19.240.000 quale prezzo dovuto per l’esecuzione di lavori di palificazione;

i fratelli D.P. proponevano tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria;

assumevano di non avere commissionato i lavori di palificazione, ordinati, invece dal direttore dei lavori senza alcun avviso ad essi proprietari; assumevano, inoltre, di avere subito ingenti danni; in via subordinata, chiedevano la compensazione tra l’eventuale credito della società e il loro controcredito risarcitorio;

– che con sentenza del 7/5/2001 il Tribunale di Vasto accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;

– che a seguito di appello della Gaber Pali s.n.c., al quale resistevano gli appellati, la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza 2/9/2004 dichiarava inammissibile l’appello;

che Gaber Pali propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi e resistono con controricorso A. e D.P.S. i quali chiedono la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata per manifesta infondatezza, temerarietà e dilatorietà del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

– che la ricorrente, con la procura speciale a margine del ricorso, ha eletto domicilio in Roma, Via dei Berio 50, presso lo studio dell’avv. Antonio Cunicella;

che, tuttavia, l’avviso di udienza ex art. 377 c.p.c. è stato notificato ad altro indirizzo (via Tor di Sapienza 78) e non è andato a buon fine;

che neppure risultano effettuate le notifiche in cancelleria previste per il caso di mancata elezione di domicilio;

– che pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per irritualità della notifica dell’avviso di udienza al difensore della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per irritualità della notifica dell’avviso di udienza al difensore della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472