Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1923 del 27/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14630/2005 proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUT VITTO PIETRO;

– ricorrente –

contro

L.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA Dino, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOMBARDINI ROBERTO;

– controricorrente –

e contro

MARIA BONITA DI CEOLA ROBERTO & C SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 667/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2010 dal Presidente Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito l’Avvocato PANARITI Benito, difensore del ricorrente che ha chiesto estinzione per ricorso;

udito l’Avvocato VALERIA Dino, difensore del resistente che ha chiesto estinzione del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

FATTO E DIRITTO

C.G. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della corte di appello di Trieste del 16/7-16/10-2004 n. 667 pronunciata nel giudizio di appello promosso da esso C. nei confronti di Maria Bonita s.a.s. e di L.C.; ha resistito quest’ultimo con controricorso, mentre la Maria Bonita s.a.s. non ha svolto attività difensiva.

All’udienza odierna, fissata per la decisione, L.C. e C.G. e M. hanno prodotto un atto di “transazione” in data 26-4-2007 sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con cui, con riferimento al contenzioso in corso a seguito della impugnazione proposta da C.G. avverso la menzionata sentenza della corte di appello di Trieste, hanno dichiarato che:

“intendono definire transattivamente ogni controversia pendente e prevenire l’insorgere di altre liti componendo anche in via transattiva ogni loro rapporto, pretesa, diritto e/o azione”, alle condizioni specificate nello stesso atto; dichiarando, inoltre, C.G. di rinunciare espressamente, con la sottoscrizione dell’atto, al ricorso per cassazione proposto avverso la predetta sentenza n. 667/04, e L.C. di accettare la rinuncia ed a rinunciare, a sua volta, alla rifusione della maggiori spese di lite.

Poichè con l’atto in questione vi è espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ed accettazione altrettanto espressa della rinuncia da parte del resistente, deve ritenersi che si sia verificata l’ipotesi disciplinata dagli artt. 390 e 391 c.p.c., e, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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