LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14630/2005 proposto da:
C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUT VITTO PIETRO;
– ricorrente –
contro
L.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA Dino, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOMBARDINI ROBERTO;
– controricorrente –
e contro
MARIA BONITA DI CEOLA ROBERTO & C SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 667/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2010 dal Presidente Dott. OLINDO SCHETTINO;
udito l’Avvocato PANARITI Benito, difensore del ricorrente che ha chiesto estinzione per ricorso;
udito l’Avvocato VALERIA Dino, difensore del resistente che ha chiesto estinzione del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
FATTO E DIRITTO
C.G. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della corte di appello di Trieste del 16/7-16/10-2004 n. 667 pronunciata nel giudizio di appello promosso da esso C. nei confronti di Maria Bonita s.a.s. e di L.C.; ha resistito quest’ultimo con controricorso, mentre la Maria Bonita s.a.s. non ha svolto attività difensiva.
All’udienza odierna, fissata per la decisione, L.C. e C.G. e M. hanno prodotto un atto di “transazione” in data 26-4-2007 sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con cui, con riferimento al contenzioso in corso a seguito della impugnazione proposta da C.G. avverso la menzionata sentenza della corte di appello di Trieste, hanno dichiarato che:
“intendono definire transattivamente ogni controversia pendente e prevenire l’insorgere di altre liti componendo anche in via transattiva ogni loro rapporto, pretesa, diritto e/o azione”, alle condizioni specificate nello stesso atto; dichiarando, inoltre, C.G. di rinunciare espressamente, con la sottoscrizione dell’atto, al ricorso per cassazione proposto avverso la predetta sentenza n. 667/04, e L.C. di accettare la rinuncia ed a rinunciare, a sua volta, alla rifusione della maggiori spese di lite.
Poichè con l’atto in questione vi è espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ed accettazione altrettanto espressa della rinuncia da parte del resistente, deve ritenersi che si sia verificata l’ipotesi disciplinata dagli artt. 390 e 391 c.p.c., e, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011