LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3454/2009 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
Nonchè da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 13 76/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2008 R.G.N. 1162/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MORRICO ENZO;
udito l’Avvocato DI BACCO LORENZO per delega GIOVANNELLI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza resa in data 7.12.2007/31.1.2008, accoglieva l’appello proposto da C.S. nei confronti della società Autostrade per l’Italia spa ed avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 1.2/13.4.2006 e, in riforma di quest’ultima, previa declaratoria dell’illegittimità del licenziamento intimato al primo il 26.7.2004, condannava la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed a corrisponderegli il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal di del licenziamento alla reintegra, oltre accessori come per legge.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Autostrade per l’Italia spa con quattro motivi di impugnazione.
Resiste l’intimato che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
Preliminarmente vano riuniti i ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Posto quanto sopra, rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in data 11/13.12.2010 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante della Autostarde per l’Italia spa; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge a seguito delle reciproche denunzie debitamente accettate dalle controparti.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti delle parti sopra indicate, essendo venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S. U. 29.11.2006 n. 25278).
In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenute rinunzie e della conseguente conciliazione, e, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011