Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19380 del 22/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23491/2010 proposto da:

F.R., M.E. anche per conto del proprio figlio M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 523/2010 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA del 7.5.2010, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento della domanda proposta da V. P. ha condannato M.G. ed M.E., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di Euro 76.074,78, oltre accessori; ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e da F.R. nei confronti di V.P. e V.S.; ha altresì condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali;

il ricorso per cassazione proposto da M.E. e F. R. è inammissibile perchè avanzato dalle parti personalmente senza avvalersi del ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo ex art. 82 c.p.c., comma 2, e perchè nemmeno notificato alle parte intimata; per di più, è impugnata una sentenza di primo grado, soggetta al rimedio dell’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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