Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.19389 del 22/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13122/2010 proposto da:

D.R. (*****), ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (*****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 458/08 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 25.11.08, depositato il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R. ha notificato al Ministero della Giustizia ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Salerno che ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la durata irragionevole di un giudizio davanti al Tar iniziato il 27 dicembre 1991 non ancora definito al 24 giugno 2008. L’amministrazione resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile perchè non è stato depositato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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