Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19401 del 22/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4687/2010 proposto da:

D.B.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 5783/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 22/10/09, depositato il 4/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

FATTO E DIRITTO

D.B.F. impugna con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 5783 del 2009 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso del 2 luglio 1997 e definito con sentenza del 5 aprile 2007, apprezzato in 6 anni e 9 mesi il segmento eccedente la ragionevole durata indicata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 3.375,00 in ragione dell’omessa presentazione di istanza di prelievo, nonchè del fatto che il processo presupposto rappresentava causa promossa collettivamente con ripartizione di rischi spese.

Il Ministero dell’Economia intimato ha spiegato difesa con controricorso.

Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione del ricorso osservando che:

I primi tre motivi richiamando l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, censurano la determinazione dell’equo indennizzo, inadeguata rispetto al parametro europeo di liquidazione più favorevole, nonchè ai criteri stabiliti nel diritto vivente in Euro 1.000,00 – 1.500,00 per ogni anno di ritardo. Essi sono manifestamente infondati siccome le considerazioni svolte dalla Corte territoriale hanno inciso in senso riduttivo sulla determinazione del danno non patrimoniale, adattando i minimi dello standard di regola applicato al caso di specie in senso ragionevole e giustificabile in ragione delle circostanze illustrate.

I restanti motivi meritano analoga sorte in quanto la liquidazione delle spese processuali, compensate per la metà e determinate nel residui in Euro 15,00 per esborsi, Euro 145,00 per diritti ed Euro 230,00 per onorario risulta conforme alla tariffa vigente. La critica mossa a riguardo è affidata ad astratte enunciazioni”.

Il collegio, non condividendo la riferita proposta, reputa inadeguata la determinazione dell’indennizzo spettante all’istante a titolo di equa riparazione attesa l’inadeguatezza del bagaglio argomentativo illustrato dalla Corte del merito a sostegno dell’applicata riduzione del parametro di liquidazione rispetto allo standard medio solitamente recepito in sede interna.

Per l’effetto, disposto l’accoglimento del ricorso in parte qua, cassa il decreto impugnato. Pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., attesa l’esauriente istruzione probatoria, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo in Euro 6.000,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione, nonchè al pagamento delle spese giudiziali di entrambe le fasi, liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa il decreto della Corte d’appello di Napoli e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.000,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo ed al pagamento delle spese giudiziali che liquida in relazione alla fase del merito in Euro 600,00 per onorario, Euro 490,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, ed in Euro 865,00 per il giudizio di legittimità oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, disponendone la distrazione per entrambe le liquidazioni in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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