Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.19439 del 23/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17531/2007 proposto da:

P.R.D. (c.f. *****), S.M.

R. (c.f. *****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso l’avvocato GAGLIARDI Amedeo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e condanna aggravata alle spese.

RITENUTO IN FATTO

che P.R.D. e S.M.R., con ricorso del 12 giugno 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 534/07, depositata in data 5 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 32820/2002 del 27 agosto 2002, con cui era stato determinato il residuo indennizzo dei beni espropriati dal Governo della Libia negli anni 1970-1972 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha respinto l’appello;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancata formulazione del quesiti di diritto a conclusione di ciascuno dei quattro motivi di censura dedotti;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto a conclusione di ciascuna censura, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto dello stesso quesito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27130 del 2006, 36, 7258 e 16275 del 2007);

che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 febbraio 2007 e, tuttavia, nessuno dei quattro motivi di censura si conclude con il prescritto quesito di diritto;

che, tenuto conto della natura della causa, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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