Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.19591 del 26/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.G. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso l’avvocato AMATO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso l’avvocato D’ANGELO BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAZZARI MARIE FRANGE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato D’ANGELO BRUNO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 24 gennaio 2008, accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.P.G. nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 28 aprile 2006, in punto assegno di mantenimento per la figlia delle parti, e assegno divorzile per la moglie.

Ricorre per cassazione il D.. Resiste con controricorso la S..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Non possono considerarsi tali alcune esposizioni contenute nel ricorso, di seguito l’una all’altra, prima dei motivi, senza riferimento alcuno all’art. 366 bis c.p.c., che non indicano con chiarezza i fatti controversi, nè la rilevanza a fini decisori, risultando piuttosto un riassunto dei motivi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 06 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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