Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.19914 del 29/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19075-2009 proposto da:

AZIENDA IMEVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati ENNIO LOFFREDO, FANTIN BRUNO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGNONE ALBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2009 R.G.N. 6638/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’azienda IME VA spa ricorre nei confronti di D.T.R., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1805/2009, prospettando un motivo di ricorso.

2. La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione proposta dal D. T. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 1 febbraio 2008, depositata il 27 marzo 2008, ed in riforma della suddetta pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al D.T., condannando la IMEVA spa a reintegrare lo stesso nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni globali di fatto maturate dal di del licenziamento alla data della effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali per legge, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

2. Resiste con controricorso il D.T..

3. L’IMEVA spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del D.T..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivazione semplificata.

1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Infatti, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e dai suoi difensori, con accettazione del resistente e del suo difensore.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato (art. 390 c.p.c., comma 2) e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta delle parti e dei difensori nello stesso atto le soddisfa.

2. Il processo di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia.

3. Sussistono giusti motivi, considerata l’intervenuta rinuncia e la relativa accettazione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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