Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.19923 del 29/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8809-2009 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

L’EDITRICE ROMANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato LODIGIANI FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 6298/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2008 e avverso la sentenza non definitiva n. 7452/06 della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 02/02/07, r.g.n. 5772/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

LA CORTE rilevato che con ricorso, pendente al numero 8809 di Ruolo generale dell’anno 2009, la sig.ra M.D., rappr.ta e difesa dagli avvocati Domenico d’Amati e Claudia Costantini, ha impugnato per cassazione la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Roma n. 7452/2006, – che, in parziale accoglimento del gravame, aveva dichiarato che tra la stessa M. e la S.p.A. L’Editrice Romana in liquidazione era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dal 13/6/1994 al 7/11/1995 con la qualifica di redattore di prima nomina – nonchè la sentenza definitiva n. 6298/2007, che ha condannato laa società a pagare alla controparte Euro 53.904, 83, oltre accessori e parziale rimborso spese;

rilevato chela società L’Editrice Romana S.r.l. si è costituita, con l’avv. Francesca Lodigiani chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o che lo stesso venga rigettato;

rilevato, altresì, che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso;

rilevato che sia l’atto di rinuncia di rinuncia che quello di adesione alla stessa sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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