Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19978 del 29/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., CA.ED.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 335/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/04/08, depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 335/39/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Ca.

E.A. e C.P. avverso l’avviso di accertamento in rettifica del loro reddito di partecipazione alla società CE.DA.CON. s.a.s. Il giudice di appello si limitava a fare riferimento ad altra decisione concernente l’accertamento di un maggior reddito in capo alla predetta società, ritenendo di adottare – per tale ragione soltanto – un’identica decisione nei confronti dei soci.

Avverso la sentenza n. 335/39/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, con i quali deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e per violazione del disposto dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 295 c.p.c., attesa l’evidente pregiudizialità del giudizio relativo all’accertamento del reddito della società rispetto all’altro giudizio instaurato dai soci. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

I tre motivi di ricorso – da trattare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – appaiono manifestamente fondati.

Va osservato, infatti, che entrambi i giudizi – concernenti rispettivamente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua ed il reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass.S.U. 14814/08, Cass. 11459/09). Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere il giudizio nel inerito, motivando per relationem, con rinvio alla sentenza emessa in altro giudizio svoltosi a contraddittorio non integro. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Latina; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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