Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19979 del 29/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

e nei confronti di ESATRI s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 28/35/08, depositata il 6 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che la ricorrente non ha provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio degli intimati, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddicono (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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