LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto V.G. 818/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 20.4.09, depositato il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
RITENUTO IN FATTO
che T.G., con ricorso del 18 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 19 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del T. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 700,00, a titolo di equa riparazione, ed ha ritenuto equo compensare per intero le spese del giudizio valutato l’esito complessivo della lite ed il comportamento processuale dell’istante;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.750,0 0 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso dell’11 febbraio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il T., asseritamente creditore di differenze retributive e previdenziali, aveva proposto – con ricorso del 26 agosto 1998 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 27 giugno 2007;
c) precedentemente, con ricorso del 2006, il T. aveva gia’ adito la Corte di Napoli per il riconoscimento dell’indennizzo dal 1998 al 2006 e la Corte adita, con decreto dell’11 aprile 2006, gli aveva riconosciuto l’indennizzo per il periodo di irragionevole durata del processo presupposto, all’epoca ancora pendente;
d) con il ricorso dell’11 febbraio 2008, il T. aveva invocato l’ulteriore indennizzo per il periodo dalla data della deliberazione del precedente decreto (11 aprile 2006) alla data della pubblicazione della sentenza del T.a.r. (27 giugno 2007);
che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – richiamato il proprio precedente decreto -, ha determinato l’ulteriore periodo eccedente la ragionevole durata in un anno e due mesi circa ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 700,00, calcolata in base ad un importo annuo di Euro 600,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la compensazione delle spese di giudizio di merito;
che la censura sub a) e’ manifestamente fondata, perche’ i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;
che la censura sub b) e’ assorbita;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
che, nella specie – caratterizzata dalla richiesta di integrazione -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 1.200,00 per l’ulteriore anno e due mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la meta, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;
che le spese del presente grado di giudizio -compensate per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 1.200,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011