Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20147 del 03/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato RINALDI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI C.P. (C.F./P.I.

*****), in persona del Curatore Avv. I.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso l’avvocato RUGGIERI GIANFRANCO (c/o STUDIO PROF. AVV. GIUSEPPE CONSOLO), rappresentata e difesa dall’avvocato NEGRI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

D.M., F.M., F.E., F.C., CO.ER., FO.MI., F.A., FO.ED., P.C., F.L., F.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FIERA DI PRIMIERO 20, presso l’avvocato ZAPPALA’ FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avvocati DENTE ANGELO, AMATUCCI ALBERTO, giusta procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.B.L.I., + ALTRI OMESSI

;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 601/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI, con delega, che ha chiesto l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l’estinzione del giudizio o, in subordine, rigetto.

RILEVATO IN FATTO

che prima dell’udienza è stato depositato atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dai sigg. S.A. e A., M., T., C. e C.M., eredi del ricorrente C.P. deceduto nelle more, corredato dall’accettazione delle parti controricorrenti;

ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, senza condanna della parte rinunziante alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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