Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20205 del 03/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28407/2009 proposto da:

E.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIOVANNI Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. *****, P.L., P.

M. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato LAMBIASE Pasquale, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COOP A R.L. L’OBIETTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3174/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dell’11.7.08, depositata il 03/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO che il ricorrente ha rinunziato al ricorso;

che la rinunzia è stata accettata dall’avvocato dei controricorrenti, a ciò tuttavia non autorizzato;

che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso, con condanna del rinunziante alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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