Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20300 del 04/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31280/2005 proposto da:

V.F.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato BIAGETTI Vittorio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZZO ALFREDO;

– ricorrente –

e contro

V.F.B., V.F.P., V. F.A., V.F.N., VE.FA.

B., V.F.R., VE.FA.AL.;

– intimati –

sul ricorso 1641/2006 proposto da:

V.F.B. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, STECCANELLA MICHELE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

V.F.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZZO ALFREDO;

– controricorrente –

e contro

M.B.M., V.F.R., V. F.A., VE.FA.AL., V.F.

N., V.F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1948/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato BIAGETTI Vittorio, difensore della ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato VOLTAGGIO Antonio, difensore della resistente che si riporta agli scritti e alla memoria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso in via principale rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio del ricorso incidentale; nel merito rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che le due impugnazioni sono state proposte contro la stessa sentenza e che pertanto ne va disposta la riunione, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che il ricorso incidentale non è stato notificato ad Ve.

F.A., nei cui confronti deve quindi essere disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorte necessaria.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi;

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ve.

F.A., da eseguire mediante notificazione del controricorso e ricorso incidentale entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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