LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27233-2008 proposto da:
D.C.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentata e difesa dall’avvocato PILOLLI UMBERTO;
– ricorrente –
contro
A.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO QUIRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLUCCI PEPE CARMELO;
I.M. *****, B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 284, presso lo studio dell’avvocato D’AMARIO LUCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CORA MAURIZIO;
CONDOMINIO VIA ***** *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende;
J.D., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO,10, presso lo studio dell’avvocato PRESUTTI AVILIO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE NARDIS PIERLUIGI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 732/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato PILOLLI Umberto, difensore della ricorrente che si riporta agli atti;
uditi gli Avvocati DI PAOLO Massimo, con delega depositata in udienza dell’Avvocato DE NARDIS Pierluigi, PAOLUCCI PEPE Carmelo, difensori dei rispettivi resistenti che si riportano agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO Premesso che l’intimato condominio di via *****, ha proposto controricorso e che l’amministratore non risulta essere stato previamente autorizzato dall’assemblea;
ritenuto che l’amministratore di condominio può (come proporre ricorso, così) presentare controricorso per cassazione anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma in tal caso deve poi ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione (v. Cass. S.U. n. 18331/10 e successive conformi);
che tale difetto di autorizzazione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice, il quale deve assegnare alla parte un termine ex art. 182 c.p.c. per sanarlo (Cass. cit.);
che, pertanto, nel caso di specie deve essere concesso al ridetto condominio un termine ai sensi della norma precitata, con rinvio a nuovo ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte assegna al condominio di via ***** il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare agli atti l’autorizzazione dell’assemblea alla presentazione del controricorso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011