Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20356 del 05/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9432-2010 proposto da:

S.J.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato CESCHINI ROBERTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata in atti;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BRUGNOLI GRAZIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

contro

PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE dei MINORENNI di PALERMO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 20/09 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di PALERMO, depositato il 19/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 30 marzo 2010, S.J.A., proponeva regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale da lei proposta nel procedimento ex art. 250 c.c., comma 4, relativo alla minore S.I., promosso da M.E., assumendo la competenza del Tribunale per i Minorenni di Roma, città di residenza del ricorrente. Affermava la S. di essere cittadina inglese e di avere la residenza in Inghilterra, dove aveva fatto ritorno, dopo un breve soggiorno a Palermo.

Il M. si opponeva al regolamento, chiedendone il rigetto.

La S. ha depositato memoria per l’udienza.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione prodotta dal M. (voce S., tratta da Enciclopedia) aggiornata alla fine del 2009) emerge che la ricorrente lavora e vive in *****. Da altra documentazione, (intervista ad un settimanale del 2006) emerge che la stessa abita in *****, dove ha lo studio. In tale città sono stati vaccinati i figli. A *****, era stato instaurato altro procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, che aveva ritenuto la propria competenza territoriale, sulla base di sommarie informazioni e di nota della Polizia Municipale, da cui risultava che la S. ha abitato in *****. In tale città, all’indirizo di Via *****, alla S. nel ***** è stato notificato il ricorso ex art. 250 c.c., comma 4, a mani del portiere, “stante la precaria assenza della destinataria”.

Tali circostanze, complessivamente considerate, palesano che la ricorrente ha avuto in *****, presso lo studio-abitazione di via *****, un centro stabile di imputazione dei propri affari ed interessi, e non una brevissima ed occasionale dimora, dunque il suo domicilio, che ha mantenuto almeno fino al novembre 2009. Spettava semmai alla S. l’onere di provare di aver definitivamente abbandonato il domicilio palermitano prima del novembre 2009: non appaiono decisive al riguardo le circostanze indicata in ricorso, con riferimento ad un biglietto aereo Palermo-Londra del 22 novembre 2009, alle dichiarazioni di una governante, P.P., di essersi presa cura dei minori nel periodo 2008-2009 e averli accompagnati in data 22 novembre 2009 nel viaggio *****, non specificandosi il luogo dove l’assistenza era stata prestata, nè che la S., con i figli, non abbia più fatto ritorno a *****. Anche gli estratti-conto bancari, che attestano acquisti fatti con la carta di credito della ricorrente in Inghilterra, nel corso del 2009, non appaiono decisivi.

Alla stregua delle considerazioni suesposte, si deve ritenere che, all’epoca della notifica del ricorso ex art. 250 c.c., comma 4, la S. avesse il proprio domicilio in *****: la competenza territoriale sarà pertanto del Tribunale dei Minorenni di Palermo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il regolamento di competenza; dichiara la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Palermo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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