LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20170/2010 proposto da:
GTT – GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA ***** in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocato MALENA Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.A.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 897/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 16.7.09, depositata l’11/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che GTT Gruppo Torinese Trasporti spa ha proposto ricorso per cassazione n. 20170 del 2010;
rilevato che con tale ricorso ha chiesto che venisse annullata la sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata l’11 agosto 2009;
rilevato che l’intimato L.A.A. si è difeso con controricorso.
rilevato che la società ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia sottoscritto il giorno 30 giugno 2011.
Rilevato che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile per mancanza di interesse alla decisione e che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011