Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20396 del 05/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20170/2010 proposto da:

GTT – GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA ***** in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocato MALENA Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 897/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 16.7.09, depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che GTT Gruppo Torinese Trasporti spa ha proposto ricorso per cassazione n. 20170 del 2010;

rilevato che con tale ricorso ha chiesto che venisse annullata la sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata l’11 agosto 2009;

rilevato che l’intimato L.A.A. si è difeso con controricorso.

rilevato che la società ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia sottoscritto il giorno 30 giugno 2011.

Rilevato che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile per mancanza di interesse alla decisione e che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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