Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20402 del 05/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20168/2010 proposto da:

GTT – GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA ***** in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocato MALENA Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.O. *****, S.G.

*****, C.G. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURAZZO GUGLIELMO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 898/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 16.7.09, depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che GTT Gruppo Torinese Trasporti spa ha proposto ricorso per cassazione n. 20168 del 2010;

rilevato che con tale ricorso ha chiesto che venisse annullata la sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata l’11 agosto 2009;

rilevato che gli intimati C.G. ed altri due dipendenti si sono difesi con controricorso.

rilevato che la società ha depositato verbali di conciliazione in sede sindacale della controversia con ciascuno dei lavoratori, sottoscritti il giorno 6 luglio 2011.

Rilevato che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile per mancanza di interesse alla decisione e che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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