Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20403 del 05/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11213/2010 proposto da:

R.N. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato SALACCHI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, B.M., B.D., R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 22/01/2010, depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo, difensore della ricorrente che si riporta alla p.u.;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per la trattazione del ricorso alla P.U..

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha dichiarato l’adottabilità del minore R.S.S. con sentenza del 23/07/2009.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 4/03/2010. Ricorre per Cassazione la madre R.N..

Non si sono costituiti gli intimati R.F. e B. D.; nonchè il curatore del minore.

Non si ravvisa violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, nè vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Chiarisce il Giudice a quo che da un lato la madre, tossicodipendente, non ha seguito le prescrizioni impartite dal T.M., si è sottratta ai contatti con il SERT, e non è più possibile gestire con lei un programma terapeutico riabilitativo; dall’altro, per quanto attiene agli zii materni, per i quali evidentemente non potrebbe rilevare una mera disponibilità all’accoglienza del minore ma sarebbero necessari rapporti significativi pregressi, al contrario tali rapporti appaiono insussistenti (almeno da cinque anni: il bambino è nato nel *****). Va precisato che gli zii materni si trovano pure in profondo conflitto con la madre del minore.

Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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