LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11213/2010 proposto da:
R.N. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato SALACCHI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, B.M., B.D., R.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 27/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 22/01/2010, depositata il 04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo, difensore della ricorrente che si riporta alla p.u.;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per la trattazione del ricorso alla P.U..
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha dichiarato l’adottabilità del minore R.S.S. con sentenza del 23/07/2009.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 4/03/2010. Ricorre per Cassazione la madre R.N..
Non si sono costituiti gli intimati R.F. e B. D.; nonchè il curatore del minore.
Non si ravvisa violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, nè vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Chiarisce il Giudice a quo che da un lato la madre, tossicodipendente, non ha seguito le prescrizioni impartite dal T.M., si è sottratta ai contatti con il SERT, e non è più possibile gestire con lei un programma terapeutico riabilitativo; dall’altro, per quanto attiene agli zii materni, per i quali evidentemente non potrebbe rilevare una mera disponibilità all’accoglienza del minore ma sarebbero necessari rapporti significativi pregressi, al contrario tali rapporti appaiono insussistenti (almeno da cinque anni: il bambino è nato nel *****). Va precisato che gli zii materni si trovano pure in profondo conflitto con la madre del minore.
Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011