LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13633/2010 proposto da:
B.C. (*****), B.P.
(*****), T.M. (*****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/C presso lo studio dell’avvocato SCATAMACCHIA FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato D’ADDEO Biagio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNITA’ IL PONTE, CURATORE DEL MINORE ( D.F.) Avv. BELLUZZI CHIARA, COMUNE DI MILANO, SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, DA.FR., DA.FI., D.
L.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 25.2.09, depositata il 26/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Fabio Scatamacchia (per delega avv. Biagio D’Addeo) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato l’adottabilità del minore D.F..
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 26/03/2010, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni, impugnata dalla madre B.C. e dai nonni materni B.P. e T.M..
Ricorrono per Cassazione gli appellanti.
Non si sono costituite le altre parti.
Non si ravvisano violazioni della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 15.
Nè vizio di motivazione, con particolare riferimento al mancato rinnovo della CTU: il Giudice a quo ha precisato che essa appare logica e coerente, escludendo che la madre potesse assumere un ruolo genitoriale e ritenendo inadeguata la collocazione presso i nonni materni, incapaci di comprendere la fragilità e l’incapacità della figlia, ed in profondo conflitto con essa.
Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011