Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20409 del 05/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9229/2010 proposto da:

L.R.S. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato PASTACALDI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato TAITI Massimo giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 34 8, presso lo studio dell’avvocato MILILLO MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PONZIO Feliciana giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G.C. 19/2009 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA dell’8/10/09, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Gela rigettava la domanda di L.R.S. di esclusione dell’assegno a favore della moglie P.G..

La Corte di Appello confermava il provvedimento del primo giudice in data 19/10/2009.

Ricorre per cassazione l’obbligato.

Resiste con controricorso la moglie.

Non si ravvisa violazione dell’art. 2697 c.c.. Correttamente il giudice a quo ha ritenuto che l’obbligato doveva dimostrare il venir meno dei presupposti per la corresponsione dell’assegno di divorzio.

La motivazione del provvedimento impugnato appare adeguata e non illogica; il giudice a quo ritiene insussistenti circostanze nuove rispetto alla pronuncia di divorzio. Viene precisato che il L.R. stesso afferma l’assenza di variazione del suo reddito dal 2002, nè appare migliorata la capacità lavorativa della P., semmai diminuita dopo alcuni anni, con l’avanzamento dell’età.

Ritiene infine la pronuncia impugnata di escludere una diminuzione dell’assegno, posto che il L.R. afferma di percepire Euro 1.200,00 mensili, a fronte dell’assenza di reddito della moglie.

Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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