Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20410 del 05/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9324/2010 proposto da:

N.E. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio dell’avvocato BEVIVINO Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (*****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 12/12/09, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Andrea Lijoi (delega avvocato Francesco Bevivino), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di La Spezia esclude assegno di divorzio a favore di C.A. e a carico di N.E., che viene invece disposto dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza del 14/01/2010.

Ricorre per cassazione l’obbligato.

Resiste con controricorso la moglie, che pure deposita memoria per l’udienza.

Non si ravvisa violazione alcuna di legge (art. 5, commi 6 e 9 L. Divorzio).

La motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e non illogica. Si esaminano analiticamente le condizioni economiche delle parti: il N. con un cospicuo reddito da lavoro; la C. priva di reddito da lavoro (essa aveva seguito il marito interrompendo gli studi universitari e rinunciando a svolgere attività lavorativa, per di più ha subito un serio intervento chirurgico); il N. è proprietario di immobili in *****, la moglie del solo appartamento di *****, già casa coniugale. Si giustifica in tal senso la corresponsione della somma di Euro 300,00.

Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 (duecento), per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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