LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7017-2010 proposto da:
D.B.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8096/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 12/11/08, depositata il 09/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 12.11.2008 – 9.10.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.B.F. nei confronti dell’Inail avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto alla rendita per inabilità conseguente all’infortunio sul lavoro occorso all’assicurato il 19.1.2004; la Corte territoriale ha fatto riferimento alle conclusioni del CTU, secondo cui l’infortunio sul lavoro aveva causato una permanente riduzione dell’integrità psico fisica nella misura del 6%, rilevando tuttavia che detta percentuale di inabilità era inferiore a quella minima di legge.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale D.B.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’Inail ha depositato procura;
2. A mente della L. n. 38 del 2000, art. 13, applicabile ratione temporis alla presente controversia, l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore a 16 per cento è erogato in capitale, mentre le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse.
Secondo l’accertamento peritale richiamato dalla Corte territoriale il grado di menomazione dell’integrità psico fisica dell’odierno ricorrente, in conseguenza del ridetto infortunio sul lavoro, è del 6% e, quindi, sufficiente per la liquidazione dell’indennizzo in capitale. Quest’ultimo costituisce un minus rispetto alla liquidazione dell’indennizzo in rendita previsto per le menomazioni pari o superiori al 16%, sicchè la relativa domanda deve ritenersi ricompresa in quella inerente al riconoscimento del diritto alla rendita (cfr, per l’ipotesi similare dei rapporti tra assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, Cass., nn. 12266/2003; 13046/2003; 19164/2006); erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la suddetta percentuale di inabilità fosse inferiore a quella minima di legge.
3. Il ricorso è pertanto manifestamente fondato. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi agli anzidetti principi e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011