Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20684 del 07/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEI DR, CORBO & B. MONTAPERTO SNC, ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AZIENDA USL N. ***** AGRIGENTO *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IACONO MANNO GIOVANNI giusta Delib. 16 luglio 2009, n. 448 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2009 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, SEZIONE DISTACCATA di CANICATTI’, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Iacono Manno Giovanni, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti con condanna spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati Osserva:

1. La s.n.c. Laboratorio Analisi cliniche del dr. Corbo e Montaperto ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Agrigento, sede distacc. di Canicattì, n. 79/2009, depositata il 2.4.2009.

Resiste con controricorso la Ausl n. ***** di Agrigento.

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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