Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.20691 del 07/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. MURA Elisabetta, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Cagliari n. 75/2009 depositato il 7 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 settembre 2011 da Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per limprocedibilità

del ricorso.

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso non risulta depositato;

ritenuto che pertanto debba essere dichiarato l’improcedibilità del medesimo ai sensi dell’art. 369 c.p.c. con condanna alle spese del ricorrente;

preso atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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