Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20692 del 07/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., G.V., L.F., L.G., con domicilio eletto in Roma, via Calamatta n. 16, presso l’Avv. Crastolla Guido, che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. Claudio Ruggiero, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza depositato il 30 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

FATTO E DIRITTO

Premesso che con ordinanza pronunciata all’udienza del 10 febbraio 2011 la Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento;

rilevato che non è stato depositato il ricorso notificato come disposto; ritenuto che debba pertanto essere dichiara l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo presso l’Avvocatura Distrettuale, senza pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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