Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.20765 del 10/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23704 R.G. anno 2009 proposto da:

T.E. c.f. *****, elett.te domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Cassazione con l’avvocato GRASSO Biagio del Foro di Napoli giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso il decreto n. 543 della Corte d’Appello di Napoli depositato il 25.9.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.09.2011 alla Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. RUSSO Rosario G., che ha chiesto accogliersi il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Esaminando domanda di equa riparazione proposta da T.E. per l’eccessiva durata del procedimento pendente, sin dal 1993, innanzi al TAR Campania, la Corte di Napoli con decreto 25.9.2008 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata ai difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata).

Per la cassazione di tale decreto il T. ha proposto ricorso il 30.10.2009, non resistito da controricorso, nel quale ha censurato con motivi seguiti da pertinenti quesiti di diritto la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente.

Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: “La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede;

nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata”.

Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito, e pertanto merita di essere cassato, con rinvio allo stesso Giudice perchè, applicato il predetto principio, proceda all’esame della domanda (e regoli infine le spese del giudizio di legittimità).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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