Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.20835 del 10/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23794-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa dall’Avv. Vella Giuseppe per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1252/2006 della Corte d’appello di Torino, pronunziata nella causa n. 2383/05 r.g., depositata in data 18.09.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Anna Buttafoco per delega Vella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. chiedeva al giudice del lavoro di Torino di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 20.01- 31.03.03.

Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata in data 18.09.06 rigettava l’impugnazione.

Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione.

Non ha svolto attività difensiva la dipendente.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione dinanzi alla Commissione costituita dal Direttore provinciale del lavoro di Torino redatto il 24.7.08, dal quale risulta che M. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che Poste Italiane ha rinunciato a coltivare il ricorso per cassazione ora in esame.

La rinunzia della ricorrente pur mancante delle caratteristiche dell’art. 390 c.p.c., comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. Sai. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi la M. difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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