Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.20918 del 11/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22021-2007 proposto da:

S.G. ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 3950 PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G.A.D. 148/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 23/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. ha proposto ricorso avverso il decreto del 23 maggio 2006 con il quale la corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dall’attestazione della cancelleria il ricorso, regolarmente notificato, non è stato depositato. Pertanto il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 905,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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