Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2092 del 28/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guidi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.E. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso l’avvocato MERLINI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELI GIAMPIETRO, MICHIELI GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

sul ricorso 4327-2007 proposto da:

B.F. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANDESE SANDRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1602/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCO MERLINI che insiste nella rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del processo per rinuncia.

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel.

Dott. M.R. Cultrera;

Sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del processo.

Letta la rinuncia al ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1602/2006 della Corte d’appello di Venezia ritualmente depositata dalla ricorrente principale I.E. ed accettata dal contro ricorrente – ricorrente incidentale B.F..

RILEVATO IN FATTO

Infine, che ai sensi degli artt. 375 – 390 e 391 c.p.c. il presente giudizio di cassazione devesi dichiarare estinto senza farsi luogo al governo delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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