Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.20926 del 11/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27577-2010 proposto da:

S.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ***** in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 82/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. ha proposto ricorso avverso il decreto del 25 aprile 2009 2006 con il quale la corte d’appello di Cagliari Roma ha rigettato la domanda ex L. n. 89 del 2001.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dall’attestazione della cancelleria il ricorso, regolarmente notificato non è stato depositato. Pertanto il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. è improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 905,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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