LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18853-2008 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell’avvocato CHIRIACO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCHI ROSALDA, giusta Determinazione Dirigenziale n. 370/08 e giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10256/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 4.10.07, depositata il 04/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento col quale il giudice di pace accoglieva l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avanzata, disponendo però la compensazione delle spese senza alcuna motivazione.
2. – Parte ricorrente articola due motivi di ricorso con cui deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione.
3. – Resiste con controricorso il Comune di Roma.
4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
5. – Parte ricorrente ha depositato memoria.
6. – Il ricorso è ammissibile, trattandosi di impugnazione di sentenza resa all’esito del giudizio d’opposizione all’esecuzione, per la quale la normativa processuale vigente all’epoca non prevedeva l’impugnabilità, restando, quindi, ammissibile il solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Il ricorso è poi fondato perchè il provvedimento adottato è privo di ogni motivazione in punto compensazione delle spese.
7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame in punto spese ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011